Val d'Arbia DOC - Eroi del gusto

2022-04-29 17:54:41 By : Mr. Chris Lee

La Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco, Vin Santo, Vin Santo riserva, rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano e Vermentino.

I vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana

Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana

Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Grechetto: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Val d’Arbia Pinot bianco:

Pinot bianco: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana;

Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Val d’Arbia Vin Santo e Val d’Arbia Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

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