La Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, Vin Santo, Vin Santo riserva, rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano e Vermentino.
I vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana
Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana
Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Grechetto: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana;
Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Vin Santo e Val d’Arbia Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
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